Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inserisce in una logica di razionalizzazione della normativa che disciplina gli organi speciali della giurisdizione tributaria. In particolar modo, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e precisamente sul testo dell'articolo 8, comma 1, lettera i), riguardante il regime di incompatibilità di coloro che svolgono libere professioni direttamente attinenti alla materia tributaria.
Il problema oramai annoso è quello di conciliare le esigenze di una magistratura non professionale, che deve giudicare su una materia dal tecnicismo esasperato, con la necessità di garantire un giudizio imparziale.
Le soluzioni precedentemente utilizzate hanno di volta in volta privilegiato le esigenze di funzionalità della magistratura tributaria o la necessità di assoluta imparzialità delle commissioni tributarie, seppure a discapito della loro funzionalità.
Alla difficoltà di trovare una risposta al problema, si aggiunge il fatto che, considerato il ruolo particolare di questi giudici, i tradizionali istituti processuali della astensione e della ricusazione non risultano sufficienti a garantire l'assoluta trasparenza del giudizio.
Dubbi e polemiche, nonché notevoli problemi applicativi che hanno parzialmente paralizzato l'attività delle commissioni tributarie, hanno suscitato anche le modifiche dell'articolo 8, comma 1, lettera i), apportate dall'articolo 31, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e poi dall'articolo 84, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.